Statuto
Denominazione, sede e durata |
1.1 E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "KINIMA" con sede in via Antonio Cantele 11 nel Comune di Padova e con durata illimitata nel tempo. |
Finalità |
2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è laica, apartitica, apolitica e si propone di svolgere attività culturali e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità dell'Associazione sono: 2.3. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione potrà: |
Soci |
3.1 Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3.2. I membri dell'Associazione si distinguono in: 3.3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. 3.4. La quota associativa è intrasmissibile. 3.5. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. 3.6. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 3.7. L'Associazione può operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari, in base alle decisioni dell'Assemblea dei Soci. |
Diritti e dovere dei soci |
4.1. I Soci sono tenuti a rispettare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. 4.2. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'Associazione. 4.3. I Soci, se non morosi della quota associativa, hanno diritto di voto. 4.4. I Soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione. 4.5. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. 4.6. I Soci non possono chiedere il rimborso delle quote associative pagate all’Associazione. |
Recesso ed esclusione del socio |
5.1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. 5.2. E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all’assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario. 5.3. Il mancato pagamento della quota associativa determina l'automatica perdita della qualità di Socio. 5.4. La qualità si socio si perde per decadenza se vengono meno i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. |
Organi sociali |
6.1. Gli organi dell’Associazione sono: |
Assemblea |
7.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. 7.2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. 7.3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 7.4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. |
Compiti dell'Assemblea |
8.1. L’assemblea deve: |
Validità Assemblee |
9.1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 9.2. Non è ammessa più di due deleghe per ciascun aderente. 9.3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, per alzata di mano. |
Verbalizzazione |
10.1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. 10.2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. |
Consiglio Direttivo |
11.1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri. L’Assemblea ne stabilisce il numero all’atto della nomina. 11.2. I membri sono eletti dall’Assemblea dei Soci scegliendo esclusivamente tra i Soci dell’Associazione e dura in carica tre anni. 11.3. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. 11.4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Tesoriere e un Vice Presidente-Segretario. Può altresì nominare uno o più Consiglieri delegati. 11.5. Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. In caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni attraverso opportuni mezzi telematici. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice per alzata di mano; sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. 11.6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione e in particolare ha il compito di: |
Presidente |
12.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. |
Segreteria |
13.1. Il Consiglio direttivo individua fra i membri un segretario. Sono compiti del segretario: provvedere alla gestione dell'archivio dei soci, provvedere all'aggiornamento e alla conservazione dei Libri Sociali, curare la convocazione delle adunanze e i rapporti con i Soci. |
Tesoreria |
14.1. Il Consiglio direttivo individua fra i membri il tesoriere. La funzione del tesoriere consiste nel riscuotere e gestire le quote associative, amministrare il patrimonio dell’Associazione, predisporre il bilancio annuale e presentarlo per il parere al consiglio direttivo, e poi all’Assemblea per l’approvazione. |
Patrimonio |
15.1. Il patrimonio sociale è costituito da: 15.2. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite: 15.3. L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 15.4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. 15.5. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno. 15.6. Il Consiglio Direttivo stabile l’entità delle quote associative annuali. |
Rendiconto economico-finanziario |
16.1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. 16.2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. 16.3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. |
Scioglimento e devoluzione del patrimonio |
17.1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. |
Disposizioni finali |
18.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. |